Ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della Legge 76/2016, si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile, che siano residenti nel comune, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia e che abbiano reso la relativa dichiarazione anagrafica.
La convivenza di fatto produce gli effetti di cui all'art. 1, co. 38 ss., L. 76/2016 e precisamente:
- i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (commi 40 e 41);
- diritti inerenti alla casa di abitazione (commi da 42 a 45);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
- diritti del convivente nell'attività di impresa (comma 46);
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49).
La convivenza di fatto cessa quando uno dei conviventi cambia residenza.