Autorizzazione Unica Ambientale

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D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013

A chi è rivolto

L'AUA deve essere richiesta da tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei su citati titoli autorizzativi ivi comprese le imprese in liquidazione. Sono altresì soggetti ad AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico servizio (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico, etc.), purché occorra l’acquisizione di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all’art. 3 comma 1 del d.P.R. 59/2013.

Descrizione

L'AUA è il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 59/2013.

L’AUA è adottata dall'Autorità competente (Provincia) e rilasciata dal SUAP, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del Regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati.

L’AUA è un provvedimento autorizzativo unico, che sostituisce e comprende fino a 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva richiedere separatamente ad Enti diversi, in virtù delle specifiche normative ambientali e che deve essere richiesto ogniqualvolta gli impianti produttivi siano assoggettati, ai sensi delle vigenti norme di settore, al rilascio, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

  1. Autorizzazione agli scarichi (Capo II del Tit. IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006);
  2. Comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
  3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006);
  4. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006);
  5. Comunicazione (comma 4) o Nulla osta (comma 6) in materia di impatto acustico (articolo 8 l. 447/95);
  6. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
  7. Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (214 e segg. D.Lgs. n. 152/2006).

Come fare

Dal 4 novembre 2024 le istanze al SUAP dovranno essere presentate solo attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it .
Tutte le istanze che verranno inviate per mezzo di qualsiasi modalità diversa da quella suddetta verranno respinte, conformemente a quanto indicato nella risoluzione n. 212434 del 24.12.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico. Si informa che in caso di presentazione diretta di pratiche tramite posta elettronica certificata, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa.

Cosa si ottiene

Un provvedimento autorizzativo unico (AUA - Autorizzazione Unica Ambientale), che sostituisce e comprende fino ad un massimo di 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale che ha una validità di 15 anni dalla data del rilascio formale da parte del SUAP..

Quanto costa

I costi da sostenere per il procedimento AUA sono relativi a:

  1. due marche da bollo da Euro 16 una per l’istanza e una per il rilascio del provvedimento finale,
  2. diritti di istruttoria per i singoli endoprocedimenti da attivare e da corrispondere alle rispettive Amministrazioni/Enti;

Non sono previsti diritti di istruttoria per il SUAP.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

L' AUA non si applica:

  1. ai progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);
  2. nel caso in cui l’impianto sia soggetto a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D. Lgs. n. 152/2006, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’ente competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti;
  3. agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità, ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i seguenti:
    1. procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006, sia nuovi sia allo scadere di un titolo (scarico, emissioni, etc.) di un impianto già in possesso di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208;
    2. procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;
    3. autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006;
    4. l’autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza della falda.
  4. agli impianti elencati all’art. 2 comma 4 del d.P.R. n. 160/2010, vale a dire quelli che già sono esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento di sportello unico:
    1. gli impianti e le infrastrutture energetiche;
    2. le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
    3. gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;
    4. le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
    5. infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi prioritari per lo sviluppo del Paese.

Altri soggetti competenti.
Per ulteriori approfondimenti e la documentazione specialistica verificare sui seguenti siti:

Orari per il pubblico:

La sede del SUAP è al terzo piano di Palazzo Sant’Antuono in Via Canali n.1 (ingresso da via Dogana Vecchia 24) e riceve il pubblico - previo appuntamento da concordare via email (contattando ant.nobile@comune.salerno.it) - il martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle 16:30.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Ufficio responsabile

1.1. Ufficio Procedimenti Ordinari, AUA ed altri procedimenti tecnico-amministrativi complessi

Area 1 - SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi del Capo IV del D.Lgs. 112/1998 e del Regolamento approvato con DPR n. 160/2010

Contatti

Autorizzazione Unica Ambientale

Telefono

089667232

Telefono

089667249

Telefono

089667251

Documenti

Guida operativa Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Documentazione riguardante Autorizzazione Unica Ambientale

Ulteriori informazioni
Indicazioni antincendio per impianti trattamento rifiuti

Documentazione riguardante Autorizzazione Unica Ambientale

Ulteriori informazioni
Delibera Giunta Regionale n.25/2022

Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 18/01/2022

Ulteriori informazioni
Soggetti Competenti in materia Ambientale

Documentazione riguardante Autorizzazione Unica Ambientale

Ulteriori informazioni

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